sabato 29 luglio 2017

Missione in Libia. Tutti contenti ma l'Italia nel 2012 fu condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell'uomo per aver violato il divieto di espulsioni collettive.


Ho trovato questa sentenza da un link in un articolo di Stefano Catone "La guerra ai migranti una scelta infame" sul sito Possibile.com, il gruppo politico di Pippo Civati. 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?facetNode_1=0_8_1_60&previsiousPage=mg_1_20&contentId=SDU743291

Mi sembra interessante e vorrei sapere cosa ne pensano tutti coloro che non si oppongono alla decisione del governo italiano sulla presenza nelle acque libiche di navi militari italiane.

M.P.

Hai cercato:
  • diritti dell'Uomo:  divieto espulsioni collettive - art4 Prot4  Annulla la faccetta selezionata

Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 23 febbraio 2012 - Ricorso n. 27765/09 - Hirsi Jamaa e altri c. Italia

Traduzione © a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, eseguita da Martina Scantamburlo, Rita Pucci e Rita Carnevali, funzionari linguistici

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,
  1. Decide, con tredici voti contro quattro, di cancellare dal ruolo il ricorso che riguarda i signori Mohamed Abukar Mohamed e Hasan Shariff Abbirahman;
     
  2. Decide, all'unanimità, di non cancellare dal ruolo il ricorso che riguarda gli altri ricorrenti;
     
  3. Dichiara, all'unanimità, che i ricorrenti erano sottoposti alla giurisdizione dell'Italia ai sensi dell'articolo uno della Convenzione;
     
  4. Unisce all'esame sul merito, all'unanimità, le eccezioni del Governo basate sul mancato esaurimento delle vie di ricorso interne e della mancata qualità di vittima dei ricorrenti;
     
  5. Dichiara, all'unanimità, ricevibili i motivi basati sull'articolo 3 della Convenzione;
     
  6. Dichiara, all'unanimità, che vi è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione in quanto i ricorrenti sono stati esposti al rischio di subire maltrattamenti in Libia e respinge l'eccezione del Governo basata sulla mancata qualità di vittima dei ricorrenti;
     
  7. Dichiara, all'unanimità, che vi è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione in quanto i ricorrenti sono stati esposti al rischio di essere rimpatriati in Somalia e in Eritrea;
  8. Dichiara, all'unanimità, ricevibile il motivo di ricorso basato sull'articolo 4 del Protocollo no 4;
     
  9. Dichiara, all'unanimità, che vi è stata violazione dell'articolo 4 del Protocollo no 4;
     
  10. Dichiara, all'unanimità, ricevibile il motivo di ricorso basato sull'articolo 13 combinato con gli articoli 3 della Convenzione e 4 del Protocollo no 4;
     
  11. Dichiara, all'unanimità, che vi è stata violazione dell'articolo 13 combinato con l'articolo 3 della Convenzione e dell'articolo 13 combinato con l'articolo 4 del Protocollo no 4 e respinge l'eccezione del Governo basata sul mancato esaurimento delle vie di ricorso interne;
     
  12. Dichiara, all'unanimità,
    1. che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro 3 mesi, le seguenti somme:
      1. 15.000 EURO (quindicimila euro) ciascuno, più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per danno morale, le cui somme saranno fiduciariamente detenute per i ricorrenti dai loro rappresentanti;
      2. la somma complessiva di 1.575,74 EURO (millecinquecentosettantacinque euro e settantaquattro centesimi), più l'importo eventualmente dovuto titolo d'imposta dai ricorrenti, per le spese legali
    2. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso pari a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuali;
Fatta in francese e in inglese, poi pronunciata in pubblica udienza, al Palazzo dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo, il 23 febbraio 2012, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Nicolas Bratza Presidente
Michael O’Boyle Cancelliere

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