mercoledì 26 ottobre 2016

Armi ad Arabia-L'interrogazione a Gentiloni e sua risposta.Ma l'Italia deve rispettare la 185 anche se ONU e UE non prendono alcun provvedimento.

Camera, 26 ottobre - L' interrogazione a Gentiloni e risposta al link


Al link che precede la risposta di Gentiloni all' interrogazione di Luca Frusone del M5S

Gentiloni dice giustamente che l' esportazione di armi è regolata dalla legge (italiana) n. 185
ma non dice che vendere le armi all' Arabia saudita in guerra non viola la legge n. 185

dice invece che l' Italia si adeguerà a eventuali restrizioni di UE e ONU.

Ma se UE e ONU non intervengono 
e esportare all' Arabia s. fosse in contrasto con la legge 185,
 l' Italia non potrebbe ugualmente esportare in Arabia s.

Di seguito l'articolo della 185 che vieta la vendita a paesi in guerra

6. L'esportazione ((, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione)) di materiali di armamento sono altresi' vietati: a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri, da adottare previo parere delle Camere; 

Di seguito l' articolo 51 della Carta ONU citato dalla 185. Riguarda l' autodifesa. Nel caso dello Yemen andrebbe valutato se la guerra dell' Arabia saudita rientra nell' " autotutela individuale o collettiva di uno stato membro dell' ONU oggetto di un attacco armato".

Articolo 51

Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell’ esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell’ azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.

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