venerdì 13 maggio 2016

L'embargo dell'U.E. alla Siria viola la Convenzione di Ginevra ?


Il popolo siriano è indiscutibilmente in un territorio dove si svolge
da anni una sanguinosa guerra. In Siria quindi vale il diritto
internazionale per le situazioni di conflitto armato.

Oltre che immorale dovrebbe essere quindi anche illegale, secondo
questo articolo della Convenzione di Ginevra riportato di seguito,

l'azione dell' Unione europea che impedisce (e probabilmente punisce)
l' invio di medicine, viveri, macchinari utili alla sopravvivenza per
ospedali o strutture civili,

Il tema è da approfondire, io lo posso fare fino ad un certo punto,
per limiti di competenze e di mezzi.
Ricordo che le sanzioni dell' Unione europea scadono a fine mese e
probabilmente saranno rinnovate in questi giorni, un lunedì, giorno
dedicato agli incontri dell' Unione sui temi internazionali.

Marco

Dal I°protoccollo aggiuntivo del 1977 alla Convenzione di Ginevra del 1949

Art. 54 Protezione dei beni indispensabili alla sopravvivenza della
popolazione civile


1. È vietato, come metodo di guerra, far soffrire la fame alle persone civili.

2. È vietato attaccare, distruggere, asportare o mettere fuori uso
beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile, quali
le derrate alimentari e le zone agricole che le producono, i raccolti,
il bestiame, le installazioni e riserve di acqua potabile e le opere
di irrigazione, con la deliberata intenzione di privarne, in ragione
del loro valore di sussistenza, la popolazione civile o la Parte
avversaria, quale che sia lo scopo perseguito, si tratti di far
soffrire la fame alle persone civili, di provocare il loro spostamento
o di qualsiasi altro scopo.

3. I divieti previsti nel paragrafo 2 non si applicheranno se i beni
sono utilizzati dalla Parte avversaria:
a)per la sussistenza dei soli membri delle proprie forze armate;b)per
fini diversi da detta sussistenza, come appoggio diretto ad una azione
militare, a condizione, tuttavia, di non intraprendere in nessun caso,
contro detti beni, azioni da cui ci si potrebbe attendere che lascino
alla popolazione civile alimenti e acqua in misura talmente scarsa che
essa sarebbe ridotta alla fame o costretta a spostarsi.
5. Tali beni non dovranno essere oggetto di rappresaglie.

6. Tenuto conto delle esigenze vitali di ciascuna Parte in conflitto
per la difesa del proprio territorio contro l'invasione, deroghe ai
divieti previsti dal paragrafo 2 saranno permesse a una Parte in
conflitto su detto territorio che si trovi sotto il suo controllo se
lo esigono necessità militari imperiose.

Art. 55 Protezione dell'ambiente

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